Art. 5.

      1. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata al superamento di un esame di idoneità e abilita all'esercizio della professione di agente di spettacolo su tutto il territorio nazionale.
      2. L'esame di cui al comma 1 si articola in una prova scritta e in un colloquio vertenti sulle seguenti materie: diritto del lavoro, diritto tributario, diritto commerciale, solfeggio, storia della musica, usi e consuetudini dello spettacolo.